Lo ha stabilito la sentenza 1337/2023 della Cassazione, che ricorda l‘art.1122 bis c.c., secondo cui “l’installazione su una superficie comune di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità condominiali, che non renda necessaria la modificazione delle parti comuni, può essere eseguita dal singolo condomino senza richiedere alcuna preventiva autorizzazione dell’assemblea. ”
Nel caso di specie, un condomino voleva installare 12 pannelli fotovoltaici su una parte comune del condomino, senza modificare alcuna parte comune, ma l’assemblea esprime parere contrario al progetto presentato che quindi doveva essere modificato per non pregiudicare l’uso delle parti comuni.
La Corte di Cassazione ha dichiarato che è necessario informare l’amministratore solo se sono necessarie modifiche nelle parti comuni, ma non era questo il caso.
Dunque l’assemblea non può vietare l’installazione dell’impianto fotovoltaico, né prescrivere modalità alternative di esecuzione. Infine ricorda che: “all’eventuale parere contrario alla installazione di un tale impianto espresso dall’assemblea deve attribuirsi soltanto il valore di mero riconoscimento dell’esistenza o meno di pretese concrete degli altri condomini rispetto alla utilizzazione del bene comune che voglia farne il singolo partecipante, con riferimento al quale non sussiste l’interesse ad agire per l’impugnazione della deliberazione ai sensi dell’art. 1137 c.c.”
Gerardo Teta
Dal n. 2 2023 La Gazzetta della Capitale