È nulla la delibera approvata in assemblea con la maggioranza se riguarda l’abbattimento di una siepe condominiale. Lo ha stabilito il Tribunale di Tivoli con sentenza 1513/2022.
La proprietaria di una villa facente parte di un condominio impugnava la delibera con cui l’assemblea condominiale aveva deciso la rimozione, per ragioni di sicurezza, di una siepe situata nella zona inferiore del condominio, di fronte ad alcune ville, tra le quali la sua.
Si era già opposta precedentemente, evidenziando il grave pericolo che ne sarebbe derivato (abbassamento livello terreno, importante fuoriuscita di acqua, difficoltà di drenaggio della stessa, cedimento terreno, ecc).
Ne derivava, quindi, la nullità/annullabilità della delibera: perché riguardando l’eliminazione di un bene comune, avrebbe dovuto essere assunta all’unanimità; perché dalla stessa sarebbe derivato il danneggiamento del decoro architettonico del condominio; per i gravi danni e pregiudizi che sarebbero potuti derivare alla proprietà comune ed alla sua; per violazione dell’art. 11, lettera F del regolamento condominiale, che vietava opere di disboscamento.
La delibera è stata dichiarata nulla, ritenendo che “l’eliminazione della siepe potesse comportare pregiudizio della stabilità del fabbricato”, in quanto, come affermava il CTU, “l’esiguo spazio pianeggiante esistente tra il cordolo stradale ed il ciglio del terreno, che poi precipita a valle verso il fosso è quasi interamente occupato dall’impianto vegetale con una sezione variabile di mt. 1 c.a., risultando naturalmente consolidato dalla massa radicale, che frena l’erosione e smaltisce il deflusso delle acque, ormai a regime, con percorsi consolidati verso il recapito finale nel letto del torrente”.
Gerardo Teta
Dal n.9/12 2022 La Gazzetta della Capitale