Tar, veranda ad uso abitativo in zone vincolate

Una veranda a uso abitativo, in legno su basamento in cemento in area vincolata, dovrà essere demolita per il Tar del Lazio che, con la sentenza n. 18287/2024, ha recentemente respinto un ricorso contro il Comune di Tarquinia perché insieme ad altre opere edilizie erano state realizzate in assenza di titolo edilizio.
Secondo il ricorso, l’ordinanza era viziata, lamentando la mancanza di una verifica approfondita sulle condizioni indicate nell’ordine di demolizione, ma che il Tar ha dichiarato infondato confermando la validità dell’ordinanza. Secondo il Corpo Forestale, in un sopralluogo dell’aprile 2016, come evidenziato dai giudici, le opere risultavano costruite in assenza di titolo edilizio, in un’area soggetta a vincoli, quindi era giustificata l’applicazione delle sanzioni di demolizione emessa, in quanto l’amministrazione comunale non poteva applicare sanzionatorie alternative.
I giudici hanno respinto i motivi di ricorso, considerandoli generici e insufficienti a comprovare la sussistenza di difformità di lieve entità o di motivi validi per evitare la demolizione.
Il Tar ha specificato che “l’amministrazione comunale non ha alcun obbligo di garantire la conservazione di opere prive di permesso, soprattutto quando l’area in questione rientra in una zona vincolata ovvero quando l’intervento è in contrasto con la normativa tecnica locale (piano urbanistico, piano particolareggiato, etc.)”.
Con la sentenza, il Tar Lazio ha definitivamente respinto il ricorso dichiarando legittimo l’ordine di demolizione, ribadendo l’importanza per i proprietari di verificare attentamente la legittimità degli interventi edilizi, specialmente in aree soggette a restrizioni urbanistiche e/o vincoli ambientali.

Gerardo Teta
Da La Gazzetta della Capitale n. 10/202
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