Agibilità, se c’è il certificato un bene è regolare sotto il profilo urbanistico ed edilizio

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Lo ha precisato il Consiglio di Stato con la sentenza 7740 del 2024: se è stato rilasciato il certificato di agibilità, che presuppone la salubrità dell’immobile, “è la prova che questo è regolare sotto il profilo urbanistico ed edilizio”.
La questione è nata quando il Tar del Molise (Sent. 217 del 2020) aveva annullato il trasferimento di una rivendita di tabacchi con annessa ricevitoria da una strada ad una vicina a Venafro in provincia di Isernia, su istanza del ricorrente proprietario di un’altra ricevitoria perché la distanza tra le due non rispettava i minimi di legge.
L’accoglimento del ricorso era stato fondato sull’assenza di idonea documentazione che attestas-se la regolarità urbanistico-edilizia del nuovo locale e la relativa destinazione d’uso commerciale (articolo 11, comma3, D.M. 38/2013)
Infatti la contestazione nasceva dal fatto che era stato prodotto solo il certificato di agibilità che si riferirebbe solo agli aspetti della conformità dell’opera, ma solo sotto l’aspetto tecnico e igienico-sanitario, non interessando quello urbanistico.
La sentenza impugnata invece aveva accolto il ricorso solo parzialmente dopo aver respinto le censure sulla perizia giurata poiché la distanza tra le due ricevitorie era corretta, evidenziano che “il certificato di agibilità offre la prova che il bene è regolare anche sotto un profilo urbanistico (Consiglio di Stato 7740 del 24 settembre 2024)”.

Gerardo Teta
Da La Gazzetta della Capitale n. 10/202
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