Approvata la direttiva europea sulla Casa Green.Fotovoltaico con o senza accumulo?

Approvato dal Parlamento europeo in via definitiva la direttiva sulle Case Green, per il miglioramento dell’efficientamento energetico degli edifici (pannelli fotovoltaici e isolamento termico), ma anche per ridurre le emissioni di gas contro l’effetto serra e il consumo di energia nel settore edilizio, progressivamente entro il 2050. Adesso dovrà essere approvato dal Consiglio dei Paesi dell’UE per diventare legge.

Pannelli Fotovoltaici
Ma vediamo come ad esempio bisogna installare i pannelli fotovoltaici per catturare l’energia dal sole sostituendo quella proveniente dalla rete. Un impianto fotovoltaico deve essere con le batterie di accumulo o senza?
Attualmente ci sono varie tipologie di impianti fotovoltaici sul mercato, con o senza sistema di accumulo. Quando scegliere uno rispetto all’altro?
Per prima cosa bisogna conoscere il fabbisogno energetico a cui tali impianti sono destinati.

Impianto fotovoltaico senza accumulo/batterie
Non essendo previsto l’immagazzinamento dell’energia elettrica prodotta dall’irraggiamento solare, l’impianto fotovoltaico produce solo energia pronta ad essere utilizzata al momento stesso, come ad esempio con giornate di sole.
Quindi se l’impianto non è in funzione, ore notturne o giornate piovose o con scarsissimo irraggiamento diret-to e indiretto, la corrente, per sopperire alla mancanza di sole, si preleva dalla rete elettrica.
Ma allora la batteria di accumulo è indispensabile?
Non sempre perché dipende dall’attività che si deve alimentare. Se essa ha necessità di corrente solo in determinate ore della giornata (attività di servizi, uffici, industriali o commerciali, con orari che quasi sempre coincidono con le ore diurne di massimo irraggiamento diretto e indiretto), allora bisogna orientarsi verso impianti senza accumulo, soprattutto perché i consumi elettrici sono concentrati prevalentemente nella Fascia oraria F1, come si può vedere leggendo le bollette del fornitore della corrente (ad esempio Areti).
Se invece i consumi elettrici sono distribuiti su tutte le Fasce F1, F2 e F3 (come in un condominio) la batteria è determinante.

Impianto fotovoltaico con accumulo
Per comprendere bene la differenza pensiamo a un aspirapolvere con filo (rete elettrica) o senza filo (con batteria ricaricabile): così è un impianto con pannelli fotovoltaici provvisto di una batteria ricaricabile che consente di “accumulare”, appunto, l’energia elettrica prodotta dallo stesso e non consumata e di utilizzarla in caso di necessità.
– Autonomia dalla rete in orari notturni, o in giornate piovose, in inverno;
– Costi in bolletta ridotti per diminuito utilizzo di corrente prelevata dalla rete nazionale;
– Aumenta l’autoconsumo, riduzione di cessione di energia alla rete elettrica pubblica.
– Con vantaggi anche economici in quanto il costo di cessione è inferiore al costo di acquisto dalla rete.
Infine bisogna ponderare la capacità della batteria da abbinare in base all’utilizzo che se ne deve fare.


Gli impianti fotovoltaici non rientrano fra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. n. 151/2011, ma la loro installazione può generare un aggravio del preesistente livello di rischio di incendio.

Installazione di un impianto fotovoltaico in un edificio esistente soggetto al Certificato di Prevenzione Incendi (Cpi)
Nota DCPREV prot. n. 12678 del 28/10/2014. Sempre tenendo conto delle note ministeriali n. 1324 del 7/02/2012 e n. 6334 del 4/05/2012:
L’installazione di un impianto fotovoltaico in un edificio esistente soggetto ai controlli di prevenzione incendi costituisce sempre una variazione delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate e pertanto devono essere attivate le procedure di cui all’art.4, comma 6, del DPR 151/2011.
Le indicazioni di cui alla nota ministeriale n. 6334 del 4/05/2012 forniscono gli elementi di valutazione volti a stabilire se la modifica comporti o meno aggravio del rischio.
Art. 4 – Controlli di prevenzione incendi Comma 6: Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3 del presente decreto in caso di modifiche che comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, l’obbligo per l’interessato di avviare nuovamente le procedure previste dal presente articolo ricorre quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate.

Installazione di impianto fotovoltaico. Requisiti tecnici da rispettare
L’installazione dovrà essere eseguita in modo da evitare la propagazione di un incendio dal generatore fotovoltaico al fabbricato nel quale è incorporato.
Tale condizione si ritiene rispettata qualora l’impianto fotovoltaico, incorporato in un opera di costruzione, venga installato su strutture ed elementi di copertura e/o di facciata incombustibili (Classe 0 secondo il DM 26/06/1984 oppure Classe A1 secondo il DM 10/03/2005).
Risulta, altresì, equivalente l’interposizione tra i moduli fotovoltaici e il piano di appoggio, di uno strato di materiale di resistenza al fuoco almeno El 30 ed incombustibile (Classe 0 secondo il DM 26/06/1984 oppure Classe A1 secondo il DM 10/03/2005).

Gerardo Teta
Da La Gazzetta della Capitale n. 3/2024