Come la giurisprudenza ha precisato più volte, “la realizzazione di una tettoia va configurata sotto il profilo urbanistico come intervento di nuova costruzione, richiedendo quindi il Permesso di costruire, allorché difetti dei requisiti richiesti per le pertinenze e per gli interventi precari” (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 8 gennaio 2018, n. 72).
La “pertinenza urbanistica”, come specificato dall’articolo 817 del Codice Civile (sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa) non si riferisce a manufatti di rilevanti dimensioni.
Quindi, il fatto che un’opera sia destinata al servizio di un bene principale, come l’abitazione, non può essere definita come pertinenziale in senso urbanistico, quando non sia priva di autonomo valore di mercato, o, comunque, non sia dotata di un volume ridotto e trascurabile, in modo da non poter essere utilizzata autonomamente e separatamente dal manufatto cui accedono (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 17 maggio 2010, n. 3127).
In conclusione, una tettoia non assume carattere pertinenziale quando viene realizzata su un sito diverso rispetto a quello dell’edificio da cui si accede, che ne alteri la sagoma, o se di notevoli dimensioni.