Recinzione di giardini: muri di cinta o di contenimento Quali titoli abilitativi sono validi?

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La costruzione di muri di cinta, muri di contenimento e recinzioni semplici richiede autorizzazioni specifiche e diverse: lo ha stabilito il Consiglio di Stato nella sentenza 3031/2024 del 3 aprile scorso, confermando l’ordine di demolizione emesso dal Comune per abuso edilizio relativo a una “recinzione ed un muro di contenimento terra con altezze variabili sul lato nord… con altezza massima in più punti superiore a mt 1,50“.
Il TAR ha stabilito che l’opera ha modificato in modo significativo la conformazione naturale del terreno, rendendo necessario quindi un titolo abilitativo: la licenza edilizia dell’agosto 1982 che prevedeva genericamente la recinzione dell’area di pertinenza dell’abitazione principale, e la CILA del 5 aprile 2017 che contemplava solo la realizzazione della stessa recinzione non potevano essere considerate titoli abilitativi validi.

Muro di cinta e muro di contenimento: differenze e titoli abilitativi necessari
Secondo il contenzioso, la costruzione di muri di cinta di modesta dimensione e altezzaè generalmente assoggettabile al solo regime della denuncia di inizio di attività (Sez. IV, 3 maggio 2011, n. 2621; sez. VI, 4 gennaio 2016, n. 10)” mentre “il muro di contenimento, che crei un nuovo dislivello o aumenti quello esistente costituisce una nuova costruzione, pertanto la sua realizzazione è soggetta al rilascio del Permesso di costruire, se per la sua struttura e l’estensione dell’area interessata, lo stesso sia tale da modificare l’assetto urbanistico del territorio, come “nuova costruzione” ” (Cons. Stato, Sez. VI, 9 luglio 2018, n.4169)”. Sull’argomento si sono espresse numerose altre sentenze:
la realizzazione di muri di cinta e/o contenimento di ragguardevoli dimensioni è soggetta al rilascio del permesso di costruire, inverandosi la nozione di nuova costruzione quante volte l’intervento edilizio produca un effettivo e rilevante impatto sul territorio e, dunque, in relazione alle opere di qualsiasi genere con cui si operi nel suolo e sul suolo, se idonee a modificare lo stato dei luoghi determinandone una significativa trasformazione (v., ex plurimis, Cons. Stato, Sez. II, 24 marzo 2020, n. 2050; Cons. Stato, Sez. II, 9 gennaio 2020, n. 212; Cons. Stato, Sez. VI, 9 luglio 2018, n. 4169)» (Cons. Stato, Sez. VI, 13 aprile 2021, n.3005)”.

Gerardo Teta
Da La Gazzetta della Capitale n. 4-5-6/2024