Tutte le regole sul Condominio sono state regolate dagli articoli del Codice Civile del Regio Decreto, n. 262 del 16 marzo 1942 (Codice Civile dagli artt. dal 1117 al 1139; Disposizioni per l’attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie, dal 61 al 72), fino alla legge di Riforma n.220 dell’11 dicembre 2012 (artt. da 1 a 32), con le principali novità introdotte dal d.lgs 149/2022 (attuazione della Riforma/Cartabia – ex ministra della Giustizia – in attuazione della legge 206/2021), in vigore dal 30 giugno 2023.
Con il quale sono state introdotte alcune innovazioni che hanno determinato maggioranze meno elevate di quelle previste dal Codice cioè quelle rivolte a: Installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, solare, eolico (art.5), impianti per la videosorveglianza (art.7), eliminazione delle barriere architettoniche quorum al 50% – prima 1/3 – (art.27), al miglior godimento delle cose comuni, come trasformazione da area verde a parcheggio, impianti centralizzati per la ricezione televisiva (anche art.5), Nuove attribuzioni all’amministratore del condominio tra cui la qualifica di mediatore (art.25), la possibilità di attuare lavori urgenti; nomina obbligatoria per 9 condòmìni (prima 5); la nomina di un amministratore o per la revoca dell’amministratore basta il ricorso di un solo condomino quindi non occorre una maggio-ranza in assemblea (art.9); L’assemblea potrà deliberare l’attivazione di un sito Internet del condominio da cui consultare ed estrarre copia in formato digitale dei documenti previ-sti dalla delibera assembleare (art.25, 71 ter);
Le nuove regole sulla costituzione dell’assemblea e sulla validità delle deliberazioni, con i nuovi quorum (art.14). E’ prevista l’installazione di impianti non centralizzati per la ricezione radiotelevisiva, parabole, senza l’approvazione dell’assemblea ma preservando il decoro del fabbricato (art.7). Non si può vietare la presenza di animali domestici, mantenendo la pulizia (art.16). Morosità che graverà sugli altri proprietari, ma si deve agire in giudizio entro sei mesi dalla chiusura del bilancio, salvo decisione contraria dell’assemblea (art.9) Ogni condomino, se norme regionali, provinciali o comunali lo prevedono, potrà effettuare il distacco dall’impianto di riscaldamento centralizzato se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condòmini (art.3) la nuova ripartizione delle spese per scale ed ascensori solo per gli utilizzatori ed esonero per gli altri (art.8)
Disciplina l’assemblea per le parti comuni per i supercondomìni (art.21)
Dal n. 3/2024 La Gazzetta della Capitale