L’uso di un impianto di videosorveglianza da parte di persone fisiche per scopi personali e domestici è escluso dall’applicazione delle normative sulla protezione dei dati, a meno che non vi sia una connessione con un’attività commerciale o professionale. Solo in presenza di un rischio effettivo, il titolare del trattamento può estendere la sorveglianza a aree che esulano dalla sua proprietà, purché ciò sia adeguatamente motivato e documentato. Tuttavia, è necessario rispettare le disposizioni sulla protezione dei dati personali.
Nel caso di un’indagine condotta dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali su un impianto di videosorveglianza installato da un cittadino (provvedimento n. 477 del 12 ottobre 2023), è emerso che una delle due telecamere aveva una possibilità di movimento a 360°, la ripresa includeva anche una piazza ed un parco giochi, e il dispositivo, oltre a riprendere le immagini, consentiva anche di “registrare audio nelle immediatezze e di intervenire parlando attraverso il microfono”. La ripresa delle aree pubbliche era stata effettuata però senza una motivazione valida o un rischio effettivo.
Di conseguenza, il Garante ha accertato l’illiceità del trattamento dei dati e ha emesso un’ammonizione nei confronti del titolare del trattamento. La titolare ha successivamente sostituito la telecamera con una fissa puntata solo sul suo ingresso, ricevendo così solo un’ammonizione dal Garante (art. 58 lett. b) GDPR.).
Dal n. 11/2023 La Gazzetta della Capitale