L’apertura di una finestra sulla facciata esterna del condominio non può essere legittima se altera il decoro architettonico dell’edificio e/o può recare pregiudizio alla stabilità o sicurezza del fabbricato.
Se ne è parlato nella sentenza del Tribunale di Torino n. 4433/2022, che cita l’art. 1102 c.c., secondo cui “il condomino può servirsi della cosa comune, apportando anche modifiche, a sue spese, laddove necessarie al migliore godimento della cosa”.
Inoltre, “secondo la Cassazione, gli interventi sul muro comune, come ad esempio l’apertura di una finestra sul muro perimetrale condominiale o di vedute, l’ingrandimento o lo spostamento di vedute preesistenti, la trasformazione di finestre in balconi, sono opere da considerare totalmente legittime dato che le stesse, non vanno in nessun modo ad incidere sulla destinazione del muro che risulta essere un bene comune ai sensi dell’art 1117 c.c.” Ma ci sono dei limiti.
In questo caso, la finestra non altera la destinazione del muro, né pregiudica la sicurezza, secondo la CTU: si tratta di un intervento di manutenzione straordinaria, da effettuare con presentazione di una SCIA al Comune.
Il Giudice però ha notato come l’apertura della finestra abbia alterato le linee e le simmetrie dell’edificio. Inoltre, non essendoci stati già pregressi interventi sull’aspetto della facciata, risulta in disarmonia rispetto alle altre finestre e viene pregiudicato così il decoro architettonico.
In aggiunta a ciò, l’intervento, senza una autorizzazione dell’Amministratore, sarebbe espressamente vietato dal Regolamento di condominio.
Pertanto è considerata illegittima l’apertura della finestra.
Gerardo Teta
Dal n. 2 2023 La Gazzetta della Capitale